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Addizionale Comunale IRPEF

Aliquota applicata per l'anno 2008: 0,80%

A seguito della delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 10 marzo 2008 è stata innalzata la soglia di esenzione ad € 10.000 al di sotto della quale nulla è dovuto da parte dei cittadini di Sartirana per quanto attiene l'addizionale comunale IRPEF.

Tale soglia verrà verificata in sede di consuntivo ed, eventualmente, elevata.

Codice tributo per il versamento: 3817

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 10.03.2008

S O M M A R I O
Articolo 1 - Istituzione dell'addizionale
Articolo 2 - Soggetti passivi
Articolo 3 - Versamenti e pagamenti
Articolo 4 - Soglia di esenzione
Articolo 5 - Controllo, accertamento e liquidazione
Articolo 6 - Interessi
Articolo 7 - Norme transitorie e finali

Articolo 1
Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale comunale all'IRPEF.

2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bi­lancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'anno 2008 l'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura dello 0,80%[1] punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.

Articolo 2
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi ri­levanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 3
Versamenti e pagamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:

  • I) la prima in acconto entro il 16 giugno dell'anno di riferimento, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed applicando:
    • a) l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento in caso di pubblica­zione della deliberazione entro il 15 febbraio;
    • b) l'aliquota vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della deliberazione in data successiva al 15 febbraio.
  • II) la seconda a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.

3. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice tributo appositamente assegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

5. Fino alla concorrenza dell'importo minimo di € 12,00 i contribuenti non devono effettuare alcun versamento e ad essi non sono dovuti i rimborsi.

Articolo 4
Soglia di esenzione

1. Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF non sia superiore a 10.000,00 euro.

Articolo 5
Controllo, accertamento e liquidazione

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle afferenti la contestazione o l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 6
Interessi

1. Per l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale comunale, oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente, si applicano sulle somme dovute gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, di cui al prece­dente articolo 3, e fino al giorno compreso in cui è effettuato il pagamento.

Articolo 7
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora entro il 16 giugno non risulti assegnato il codice tributo di cui all'articolo 3, comma 3, il versamento della rata di acconto dovrà essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di assegnazione di detto co­dice.

2. E' fatto rinvio alle disposizioni di legge per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.


[1] Percentuale da determinare nel limite massimo dello 0,8%



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