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Uffici Demografici - Anagrafe e Stato Civile

ANAGRAFE

L'Ufficio Anagrafe si occupa principalmente di:

  • Iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche
  • Pratiche immigrazione ed emigrazione
  • Variazioni di indirizzo all'interno del territorio comunale
  • Variazioni di residenza su patenti e su libretti di circolazione per veicoli
  • Rilascio carte di identità
  • Rilascio certificati di identità per minori
  • Passaporti (accettazione pratiche per Questura)
  • Rilascio certificazioni anagrafiche e storiche
  • Rilascio atti notori e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà
  • Autentiche di firme
  • Autentiche di copie
  • Legalizzazioni fotografie
  • Registrazione pensioni
  • Tenuta dell'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e relative certificazioni

D.L. 112 del 25 giugno 2008 n. 31

Si rende noto che dal 26-6-2008 le carte d'identità avranno una validità temporale di 10 anni. La disposizione si applica anche alle Carte d'Identità in corso di validità sulle quali verrà apposta, a cura dell'Ufficio Anagrafe, una postilla con la nuova scadenza.

STATO CIVILE

L'Ufficio Stato civile si occupa principalmente di:

  • Tenuta dei registri di stato civile: formazione e trascrizione atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza
  • Denuncia di nascita
  • Approntamento pratiche per Pubblicazioni di Matrimonio (promessa)
  • Annotazioni  varie sui registri di Stato Civile e relative alle procedure di matrimonio, separazione dei beni, separazione, divorzio, perdita cittadinanza italiana, interdizione ecc.
  • Rilascio di certificazioni, estratti e copie integrali degli atti
  • Rilascio autorizzazioni al seppellimento salme e all'eventuale loro trasporto in altro Comune o all'estero (passaporto funerario)
  • Rilascio autorizzazioni alla cremazione
  • Riconoscimento sentenze straniere

Responsabile Uffici Demografici: GHISIO MARIA RITA

Il responsabile degli Uffici Demografici è a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30.

CERTIFICATI

I certificati provano la registrazione negli archivi dell'Anagrafe e dello Stato civile di stati, fatti e qualità della persona fisica, significativi dal punto di vista giuridico.
Garantiscono la sussistenza di questi elementi nei rapporti tra privati e del cittadino con la Magistratura. Alle altre Pubbliche Amministrazioni, invece, è vietato richiedere certificazioni d'Anagrafe e di Stato civile al cittadino. Sono rilasciati dal Sindaco come Ufficiale di Governo che delega gli Ufficiali d'Anagrafe e di Stato civile  a compilarli e firmarli materialmente.
Tipologia: certificati ed estratti di nascita, morte e matrimonio, certificati di residenza, stato di famiglia, stato libero, esistenza in vita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, iscrizione all' Anagrafe Italiani residenti all'Estero, certificazioni storiche di residenza e di famiglia. Le certificazioni scontano l'imposta di bollo, ad eccezione delle casistiche ex DPR 642/72 allegato B e successive modificazioni ed integrazioni, cui ci si dovrà specificatamente riferire per ottenere certificati in esenzione.

AUTENTICAZIONE

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, incarica gli impiegati di testimoniare per iscritto la corrispondenza delle copie ai documenti originali, se esibiti insieme, e l'autenticità della sottoscrizione di dichiarazioni da parte di cittadini identificati.
Per "originali" si intendono documenti con timbri e firme (non semplici stampe). L'attestazione può riguardare solo le copie di documenti e le sottoscrizioni di dichiarazioni che non siano di competenza esclusiva del notaio (materia notarile: deleghe, procure, contratti tra privati... ). Alle altre Pubbliche Amministrazioni, invece, è vietato richiedere l'autenticazione di copie di documenti quando chi li presenta dichiara per iscritto che corrispondono agli originali. Alla dichiarazione firmata deve unire una copia di documento personale a prova della sua identità. In alternativa, il cittadino può anche esibire l'originale e la copia all'incaricato della Pubblica Amministrazione che la prende in consegna, che non può, anche in questo caso, esigere l'autenticazione della copia. La legge vieta, inoltre, di chiedere l'autentica della sottoscrizione di dichiarazioni e domande se queste vengono firmate davanti all'incaricato a cui vengono consegnate o se sono recapitate all'Amministrazione destinataria insieme alla copia di un documento personale che prova l'identità di chi le sottoscrive.

DETTAGLI SU ALCUNE PROCEDURE E SERVIZI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
Il cittadino che trasferisce la sua dimora abituale sul territorio del Comune ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione all'Anagrafe.
L'Ufficiale d'Anagrafe, delegato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, ordina alla Polizia urbana un accertamento presso l'abitazione del richiedente. Se l'esito è positivo, il cittadino viene iscritto all'Anagrafe e si chiede la cancellazione dall'Anagrafe del Comune di precedente dimora. L'addetto spedisce anche la richiesta di cambio d'indirizzo su patente e libretto di circolazione all'Ufficio Centrale della Motorizzazione civile.
L'indirizzo sulla carta d'identità, invece, non cambia se non alla scadenza del documento.

CAMBIO INDIRIZZO
Ogni volta che il cittadino cambia indirizzo all'interno del Comune di residenza deve comunicarlo all'Ufficio Anagrafe.
L'ufficio annota la variazione e gli eventuali cambiamenti nella composizione dei nuclei familiari che risultano separati o riuniti a causa della nuova collocazione abitativa. Il cittadino richiede la variazione del proprio indirizzo (residenza) direttamente allo sportello comunicando  gli estremi della patente di guida e la targa dei veicoli a lui intestati. Se con lui si spostano altri familiari è necessario fornire i loro dati personali e le stesse notizie riguardo a patente e veicoli.

CAMBIO DI RESIDENZA PER CITTADINI STRANIERI
Iter Procedurale
Qualora si trasferisca un'intera famiglia, è sufficiente che si presenti a rendere la dichiarazione un unico componente maggiorenne della stessa, presentando i seguenti documenti:

  • passaporto non scaduto per ogni componente della famiglia in originale e in fotocopia (per i cittadini della Comunità Europea è sufficiente la Carta d'Identità rilasciata dal paese di origine);
  • permesso di soggiorno (non rilasciato ad uso turismo) o carta di soggiorno in corso di validità per ogni componente della famiglia, in originale e in fotocopia;
  • codice fiscale per ogni componente della famiglia;
  • se si è titolari di patente di guida italiana e/o veicoli, occorre compilare un modello per aggiornare l'indirizzo sugli stessi documenti.

Qualora si trasferisca la residenza presso un'altra famiglia già residente, nel caso in cui esista una relazione di parentela tra i componenti di quest'ultima e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
In assenza di idonea documentazione comprovante il grado di parentela e lo stato civile dei componenti della famiglia, essi verranno iscritti esclusivamente come conviventi.

Informazioni Utili
Ai cittadini stranieri residenti nel Comune, si ricorda che ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPR 30.05.1989, n.223, così come sostituito dall'art.14, comma 2, del DPR 31.08.1999, n.394, gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'Ufficiale d'Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art.11, del DPR 30.05.1989, n.223, così come sostituito dall'art.14, comma 3, del DPR 31.08.1999, n.394, la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente viene effettuata per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

CARTA D'IDENTITA'
La Carta d'Identità è un documento personale di riconoscimento, ha validità 5 anni e può essere rilasciata al compimento del quindicesimo anno di età.
Non si rinnova né in caso di variazione di dati concernenti lo stato civile né di variazione della residenza o della professione.
Se il documento è in scadenza si può richiedere il rinnovo 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
Iter Procedurale
Occorre presentarsi personalmente allo sportello con:

  • 3 fotografie uguali, recenti, a mezzo busto e senza cappello;
  • la Carta d'Identità scaduta o in scadenza.

Se si vuole il documento valido per l'espatrio occorre compilare e sottoscrivere il modello richiesta di Carta d'Identità valida per l'espatrio, dichiarando che non ci si trovi in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto, ed in presenza di figli minorenni dichiara di aver acquisito il consenso dell'altro genitore al rilascio del documento valido per l'espatrio.
Per il rilascio della Carta d'Identità valida per l'espatrio ai minori di anni 18 occorre la firma per assenso di entrambi i genitori.
In caso di furto o smarrimento, occorre presentare:

  • 3 fotografie;
  • copia della denuncia di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri);

Costo: Euro 5,42

CARTA D’IDENTITA’ PER CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
E' un documento personale di riconoscimento, ha validità 5 anni e viene rilasciata al compimento dei 15 anni a cittadini stranieri residenti. Non è valida per l'espatrio.

Iter Procedurale
Occorre presentarsi personalmente allo sportello Uffici Demografici con:

  • 3 foto tessera uguali, recenti e senza cappello;
  • permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno
  • Carta d'Identità scaduta, in caso di rinnovo Carta d'Identità.

Informazioni Utili
In caso di furto o smarrimento portare copia della denuncia resa presso le Autorità Competenti (commissariato di polizia o stazione dei Carabinieri)

Costo: Euro 5,42

CERTIFICATO D’IDENTITA’ PER MINORI DI ANNI 15
VALIDO PER L'ESPATRIO:
E' l'equivalente della Carta d'Identità per chi non ha ancora compiuto 15 anni.
A corredo della richiesta occorrono 2 fotografie, un certificato di nascita e le firme autenticate di entrambi i genitori. L'istanza va poi trasmessa alla Questura di Pavia che rilascia l'autorizzazione all'espatrio.
NON VALIDO PER L'ESPATRIO:
Viene rilasciato dal Comune di residenza dietro presentazione di una fotografia presso l'Ufficio Demografico. E' valido come documento di identità e per la conduzione di un ciclomotore solo nel territorio nazionale.

PASSAPORTO ELETTRONICO abilitato all'ingresso negli Stati Uniti  'America.               
Tale documento è indispensabile per chi è diretto in un Paese non appartenente all'Unione Europea. Ha validità di 10 anni.
Se ne può ottenere il rilascio fin dalla nascita, su istanza sottoscritta da entrambi i genitori del richiedente minorenne.
L'ente che rilascia il passaporto è la Questura di Pavia. L'Ufficio cura la trasmissione delle domande di rilascio o rinnovo passaporto e di rilascio lasciapassare alla Questura di Pavia, che provvede autonomamente al disbrigo dell'iter autorizzativo. L'utente che necessiti di ottenere tali documenti in tempi brevi può recarsi direttamente presso gli sportelli della Questura di Pavia.
Non e più necessario apporre la marca annuale sul passaporto nel caso ci si rechi soltanto in Paesi aderenti all'Unione europea.               

 Per l'ingresso negli Stati Uniti d'America anche i minori devono essere muniti di proprio passaporto individuale.
Alla domanda di passaporto dovranno essere allegati, a seconda dei casi:

  • n. 2 fotografie recenti
  • versamento di Euro 44,66 sul c/c 67422808 intestato al Miniastero dell'Economia e delle Finanze dipartimento del Tesoro (importo per il rilascio del passaporto elettronico)
  • versamento di Euro 40,29 sul c/c 8003 per tassa concessione governativa
  • n.2 fotografie recenti figlio con eta' superiore anni 10
  • firma per assenso coniuge in presenza figli minori
  • passaporto scaduto

DENUNCIA DI NASCITA
La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Deve essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, in alternativa, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita.
In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel Comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Attribuzione del nome
Secondo il nuovo ordinamento dello Stato Civile il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati e non superiori a tre. Tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati nelle certificazioni.
Iter Procedurale
Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.
Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando il documento sopra indicato.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
La celebrazione di un matrimonio (religioso o civile che sia), per essere riconosciuta dallo Stato, deve essere resa pubblica in anticipo, con l'affissione all'Albo pretorio del Comune di un apposito atto che contiene i dati dei contraenti. L'atto di pubblicazione resta affisso nel Comune di residenza degli sposi (nei due Comuni se sono residenti in comuni diversi) per otto giorni. Il matrimonio può essere celebrato nel periodo che va dal 4° al 180° giorno successivi al periodo di pubblicazione.
I futuri sposi devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, alla data concordata, muniti di documento personale di identificazione. Qui firmano il verbale di pubblicazione.
Se sono Italiani residenti all'estero possono richiedere la pubblicazione tramite il Consolato Italiano nel paese di dimora. Se intendono contrarre matrimonio religioso (secondo gli accordi esistenti tra lo Stato e le varie organizzazioni confessionali), dovranno portare una richiesta di pubblicazione firmata dal ministro del culto di riferimento che celebrerà il matrimonio. I cittadini stranieri dovranno consegnare anche la dichiarazione che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rilasciata dal consolato del loro paese in Italia e legalizzata dalla Prefettura. AI momento della firma del verbale di pubblicazione gli sposi devono indicare, se il matrimonio è civile, il regime patrimoniale scelto (comunione o separazione dei beni) che viene poi citato nell'atto di matrimonio.

MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o da un Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco .
Scaduti i termini di pubblicazione, gli sposi possono concordare la data e il luogo  della cerimonia presso l'Ufficio Stato Civile. Il rito viene celebrato alla presenza di due testimoni muniti di idoneo documento d'identità .Gli sposi e i testimoni sottoscrivono l'Atto di matrimonio.  

Luoghi autorizzati alla celebrazione del matrimonio: Palazzo Comunale in Piazza 26 Aprile e Sala del Caminetto nel Castello posto in Piazza Lodovico da Breme.

                                                                                                                                          


Contatti

GHISIO MARIA RITA - Scarica la vCard del contatto

Icona telefono0384.800810 - 0384.800629

Icona Fax0384.800117

Icona e-mailanagrafe@comune.sartiranalomellina.pv.it

Indirizzo del contattoPiazza XXVI Aprile, 5 - 27020 - Sartirana Lomellina (PV)


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